martedì 7 ottobre 2008

Garante Privacy: accesso al conto corrente dei familiari defunti

Con provvedimento del 17 luglio 2008, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha riconosciuto come l'erede possa accedere gratuitamente ai dati personali di un familiare defunto relativi ai rapporti bancari da quest'ultimo intrattenuti con un istituto di credito.

La decisione trova origine nel ricorso presentato da un cittadino che, alla morte del padre, si era rivolto alla banca presso il quale il familiare defunto era correntista per avere informazioni circa i rapporti intrattenuti con la banca.
L'istituto di credito aveva risposto richiedendo un versamento per le spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta e aveva giustificato tale domanda in virtù di quanto previsto dall'art. 119 Testo Unico Bancario, secondo il quale: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Il ricorrente, ritenendo che la risposta fornita dalla banca fosse del tutto insufficiente, ha quindi chiesto al Garante della Privacy di intervenire.
Quest'ultimo ha ritenuto come, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l'art. 119 TUB invocato dalla banca, bensì il diverso art. 9, terzo comma, Codice Privacy, che riconosce il diritto all'acquisizione dei dati personali anche "a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
Tale diritto, osserva il Garante, si esplica in forme e modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 119 TUB: in questo caso infatti la banca non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento richiesto.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 Codice Privacy, infatti, la stessa può limitarsi ad estrapolare i dati personali da archivi e documenti che li contengono e comunicarli all'interessato che ne ha fatto richiesta in forma intellegibile.
L'esercizio del diritto di accesso, specifica ancora l'Autorità, deve inoltre avvenire in modo gratuito e non può essere condizionato da quanto stabilito, ad altri fini, dal Testo Unico Bancario.
Ne consegue che la banca, avendo omesso di comunicare tutti i dati del defunto in modo chiaro e intellegibile, è stata obbligata a rispondere, nei limiti sopra indicati dell'art. 10 del Codice Privacy, alla richiesta del ricorrente di accedere gratuitamente a tutti i dati del defunto.
In conclusione, l'erede può accedere gratuitamente ai dati personali del familiare defunto e relativi ai rapporti intrattenuti con un istituto bancario, nei limiti fissati dall'art. 10 Codice Privacy.

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