lunedì 29 settembre 2008

Corte di Appello di Genova: ricerca di un interlocutore Telecom e danno esistenziale

Con sentenza n. 281 del 7.11.07-07.03.08, la Corte di Appello di Genova ha condannato la Telecom al pagamento del risarcimento danno esistenziale in favore di un utente che, in maniera ripetuta, ma senza alcun effetto concreto, aveva ricercato un interlocutore della compagnia telefonica per avere risposte a problemi legati alla fatturazione di bollette e volturazione della linea telefonica.


Il caso è il seguente. A seguito della morte di un cliente Telecom, il figlio, avvocato come il padre, si era rivolto alla compagnia telefonica per chiedere di subentrare nell'utenza dello studio legale e il ritiro di un apparecchio del centralino che non veniva più utilizzato, con conseguente riduzione del canone.
La vicenda si era protratta per mesi in quanto la compagnia telefonica, nonostante le numerose assicurazioni circa una sollecita definizione della vicenda, non aveva mai provveduto alla sua conclusione, non effettuando il cambio di intestazione dell'utenza, addirittura sospendendo il servizio per un breve periodo, e addebitando al figlio del vecchio cliente somme che questi riteneva non dovute.
Il cittadino si rivolgeva quindi al giudice per chiedere la condanna all'intestazione dell'utenza, la riduzione del canone di noleggio e la restituzione di somme non dovute, nonché, e qui è l'aspetto che a noi interessa, il risarcimento dei danni subiti nella vicenda.
Al di là della vicenda in sé, infatti, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto del cittadino non tanto al risarcimento del danno subito derivante dal fatto che l'avvocato era rimasto per un breve periodo di tempo senza linea telefonica, ma al risarcimento di quel danno, non patrimoniale, derivante dalle numerose ricerche dell'utente per poter parlare con un operatore della compagnia telefonica, "nel turbamento alla serenità e alla continuità professionale determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili e dall'ostinata esasperante inerzia tecnica da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale".
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova. La stessa ha infatti ritenuto di poter qualificare il danno derivante dalla ricerca infruttuosa di un operatore quale danno esistenziale, diverso sia dal danno patrimoniale strettamente inteso come diminuzione della capacità di reddito, sia dal danno biologico, legato ad un fatto patologicamente rilevante, sia dal danno morale in senso stretto, inteso come turbamento dello stato d'animo di un soggetto.
Ne consegue che può essere richiesto il risarcimento, in via equitativa, del danno derivante dal tempo trascorso alla ricerca di un interlocutore di una compagnia telefonica senza ottenere risposte chiare e affidabili.

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