lunedì 1 settembre 2008

Garante Privacy: linee guida per consulenti tecnici e ausiliari del giudice

Con deliberazione del 26 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato le linee guida che i consulenti tecnici e gli ausiliari del giudice devono seguire nel trattamento dei dati personali sensibili acquisiti nello svolgimento dei loro incarichi.

Il Garante della Privacy questa volta è intervenuto dando precise indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali sensibili da parte di consulenti tecnici e ausiliari del giudice e del pubblico ministero nel corso di procedimenti civili, penali e amministrativi.
Tali soggetti svolgono infatti una funzione di ausilio e di assistenza all'autorità giudiziaria quando questa si trovi di fronte a valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche, che il giudice e il p.m. non sono tenuti ad avere e che, generalmente, sono possedute solo da tecnici della materia trattata.
I consulenti tecnici e i periti ausiliari dunque si integrano all'interno del processo civile o penale condividendo con l'autorità giudiziaria compiti e finalità.
Agli stessi, inoltre, è consegnata dal giudice o dal p.m. tutta la documentazione acquisita nel giudizio e necessaria per lo svolgimento dell'attività di indagine.
Proprio in tale attività, i soggetti sopra ricordati possono venire a conoscenza di dati personali, a volte di natura sensibile o giudiziaria, dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, coinvolte nei procedimenti in corso.
Da qui la necessità di fissare alcuni punti fermi per garantire, anche in questo campo, il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali fissati dal Codice Privacy.
In modo particolare, i consulenti tecnici e gli ausiliari del giudice e del p.m. dovranno rispettare, nello svolgimento della propria attività, i principi di liceità, finalità, esattezza e pertinenza (art. 2.2.), trattando i dati nei limiti in cui ciò sia necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto.
Per quanto attiene poi alla conservazione e cancellazione dei dati (art. 4), si applica, in questo caso, l'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice Privacy, secondo il quale i dati debbono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato "per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati".
Ne consegue, osserva il Garante, che espletato l'incarico, il consulente o l'ausiliario devono consegnare all'autorità giudiziaria non solo la propria relazione ma anche tutta la documentazione consegnata originariamente per lo svolgimento delle indagini e quella acquisita nel corso delle stesse.
Salvo quindi diversa disposizione di legge, essi non possono conservare, in originale o in copia, in forma cartacea o elettronica, informazione personali acquisite nel corso dell' incarico conferito e attinenti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) coinvolte negli accertamenti svolti.
Nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge un obbligo specifico di conservazione di tali dati (ad esempio per scopi fiscali o contabili), il Garante prevede che possano essere custoditi solo ed esclusivamente i dati personali necessari per adempiere a tale obbligo.
In ogni altro caso, le informazioni acquisite devono essere cancellate o trasformate in forma anonima, in modo tale che, dalle stesse, non sia possibile risalire a soggetti identificati o identificabili.
I soggetti sopra indicati dovranno poi adottare tutte le misure di sicurezza idonee e minime (art. 5) per evitare l'indebita divulgazione delle informazioni acquisite, rimanendo gli stessi direttamente responsabili per ogni illecita attività.
Il Garante, infine, si preoccupa di indicare alcune principi anche per lo svolgimento dell'attività di un altro soggetto del procedimento giudiziario, ovvero del consulente tecnico di parte (art. 6).
Lo stesso dovrà infatti attenersi ai principi di liceità ed adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei dati sensibili, assumendo personalmente la responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza.
In conclusione, i consulenti tecnici e i periti ausiliari dell'autorità giudiziaria dovranno procedere al trattamento dei dati personali sensibili raccolti nello svolgimento della propria attività attenendosi alle linee guida dettate con il provvedimento sopra ricordato del Garante Privacy.

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