giovedì 31 luglio 2008

Garante Privacy: divieto di diffusione di dati relativi a minori vittime di abusi

Con provvedimento del 10 luglio 2008 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha vietato all'editore di alcune testate giornalistiche l'ulteriore diffusione, anche via web, di dati idonei a individuare minori vittime di abusi sessuali.

Con questo provvedimento il Garante per la Privacy è intervenuto a seguito di una segnalazione circa la pubblicazione, su alcuni quotidiani locali, della notizia della condanna di un uomo per atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, nei confronti dei figli.
In tali articoli erano espressamente indicati il nome del padre, del paesino calabrese in cui vive la famiglia e, in uno di essi, anche le iniziali dei nomi dei piccoli.
Il Garante ha quindi osservato come, nel caso concreto, anche in assenza di esplicita indicazione del nome dei bambini, le informazioni fornite negli articoli pubblicati fossero in ogni caso in in grado di far risalire, quanto meno in ambito locale e familiare, all'identità dei minori.
Tale comportamento risulta illegittimo in quanto contrario alle seguenti norme:
1) art. 137, comma 3, Codice Privacy e art. 6 codice deontologia dei giornalisti, che prescrivono il principio dell'essenzialità dell'informazione e che vieta la pubblicazione di tutti quei dati non indispensabili per la descrizione della vicenda;
2) art. 734 bis codice penale (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale) e art. 13 D.P.R. 22.09.88 n. 448, che vieta la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali;
3) art. 50 Codice Privacy, che vieta la divulgazione di notizie relative a minori anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; e art. 52, comma 5, Codice Privacy, che, con specifico riferimento ai minori vittime di abusi, vieta a chiunque diffonda sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali di diffondere le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori;
4) art. 13 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.89, ratificata con legge 176/91, che riconosce al fanciullo il diritto di essere protetto rispetto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata;
5) art. 5 Codice di deontologia dei giornalisti, che riconoscendo prevalente il diritto alla riservatezza del minore, rispetto al diritto di cronaca, vieta in ogni caso al giornalista di diffondere dati attraverso i quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità dei minori.
Stante dunque la gravità della violazione e l'urgenza di provvedere, il Garante, esercitando i poteri riconosciuti dagli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) Codice Privacy, il Garante ha disposto il blocco dell'utilizzo dei dati relativi ai minori da parte dei quotidiani locali e il divieto della loro ulteriore diffusione.
In conseguenza di ciò, il Garante ha vietato all'editore delle testate giornalistiche l'ulteriore diffusione, anche tramite internet, dei dati tali da identificare, anche indirettamente, i minori vittime di abusi sessuali.