giovedì 10 luglio 2008

Giudice di Pace: mancata attivazione della linea e danno esistenziale

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza depositata il 2 luglio 2008 e che può essere letta qui, ha condannato un gestore telefonico al risarcimento del danno esistenziale derivante dal disagio provato dall'utente per la mancata attivazione della linea telefonica.
La vicenda è molto semplice. Nel mese di febbraio 2006 una signora, libera professionista, richiedeva ad un gestore telefonico l'attivazione di una linea.
La linea non era mai attivata e l'utente si rivolgeva, nel mese di febbraio 2007, alla Camera di Commercio di Napoli per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e tentare di dare una soluzione alla vicenda.
Nel frattempo il gestore, senza attivare la linea, emetteva due fatture dell'importo complessivo di 95,38 euro per l'utilizzo del telefono.
La vertenza davanti alla Camera di Commercio si concludeva con un accorto tra le parti che prevedeva il riconoscimento, in favore della signora, della somma di 200 euro e lo storno delle fatture emesse.
Tale accordo tuttavia non veniva eseguito e, al contrario, l'ente telefonico richiedeva alla signora il pagamento delle somme nel frattempo maturate.
La signora, nel frattempo, si rivolgeva ad altra compagnia telefonica che provvedeva all'attivazione della linea in tre giorni.
Essa si rivolgeva dunque al Giudice di Pace di Napoli per chiedere, oltre allo storno delle fatture emesse per un servizio mai utilizzato, la condanna della compagnia telefonica al risarcimento del danno esistenziale subito per la mancata attivazione della linea.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda riconoscendo sussistente, in questo caso, un danno esistenziale in capo alla signora che, libera professionista e bisognevole di una linea telefonica fissa (in quanto quella mobile non aveva un'adeguata ricezione interna), era rimasta per lungo tempo priva di telefono.
A questo punto occorre precisare cosa si intenda per danno esistenziale. Esso può essere definito come "Ogni pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente ac­certabile ) provocato sul fare areddittuale del sogget­to, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazio­nali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quan­to all' espressione e realizzazione della sua personali­ nel mondo esterno". Questa è la definizione fornita dalla Cassazione con sentenza Sezioni Unite. 24.3.2006 n. 6572.
Detto brevemente, esso si traduce in ogni e qualsiasi lesione della persona al libero esplicarsi della sua individualità e della sua personalità.
Il danno esistenziale risulta inoltre di recente di recente acquisizione giurisprudenziale e, al momento, non trova riscontro nell'impianto normativo del nostro ordinamento.
Nel caso specifico, il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto indubbio il disagio provocato alla signora dal mancato utilizzo della linea telefonica, come tale risarcibile di per sé, indipendentemente da ogni e qualsiasi danno strettamente patrimoniale eventualmente subito.
A conferma del proprio assunto, il Giudice ha fatto proprio il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione sopra indicata, secondo la quale "il danno esistenziale può essere provato con ricorso alle nozioni derivanti dalla comune esperienza e dalla valutazione delle prove, che il soggetto leso fornisce all'Autorità giudiziaria".
In conseguenza di ciò, ha condannato la compagnia telefonica al pagamento della somma di 200 euro, così come convenuto dalle parti nell'accordo davanti alla Camera di Commercio mai rispettato, nonché dell'ulteriore somma di 800 euro quale risarcimento, appunto, del danno esistenziale subito.
La mancata attivazione della linea telefonica giustifica pertanto la richiesta del rimborso del danno esistenziale per il disagio subito, imputabile esclusivamente alla compagnia telefonica.

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