lunedì 14 luglio 2008

Garante Privacy: divieto di email e fax promozionali senza consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuto, con quattro distinti provvedimenti, doc. web n. 1520263, 1520217, 1520250 e 1520243, per dichiarare l'illegittimità di fax ed email di carattere commerciale o pubblicitario spediti senza il preventivo consenso dei destinatari, anche se i loro dati sono reperibili in albi o elenchi pubblici.

Il Garante per la Protezione dei dati personali, in data 13 maggio 2008, ha emanato quattro distinti provvedimenti (due relativi all'invio di email, due all'invio di fax, sempre a scopo promozionale), che si riferiscono tuttavia a casi del tutto analoghi.

Le pronunce prendono origine dal comportamento tenuto da alcune aziende, che avevano inviato materiale pubblicitario attraverso fax od email a nominativi estratti da c.d. elenchi categorici (elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche o professionali), come ad esempio "Pagine Bianche", "Pagine Utili" o simili, e senza il loro preventivo consenso.

A seguito delle segnalazioni inviate da singoli utenti così contattati dalle società, e dalle loro contestazioni circa la mancanza del consenso all'invio del materiale pubblicitario, il Garante per la Privacy ha emanato i quattro provvedimenti sopra ricordati.

L'Autorità ha quindi in primo luogo richiesto informazioni alle società interessate circa il comportamento tenuto nella vicenda.
Queste ultime hanno risposto sostenendo la perfetta legittimità delle pratiche pubblicitarie poste in essere attraverso l'invio di fax o email in quanto, nel caso specifico, a dire delle stesse, non era richiesto il consenso preventivo dell'interessato all'invio del materiale promozionale, così come previsto dall'art. 130 secondo comma, del Codice Privacy.
Ciò in quanto i nominativi provenivano da pubblici registri od elenchi come quelli sopra ricordati ed erano quindi liberamente accessibili per chiunque.

Tale interpretazione è stata tuttavia rigettata dal Garante, il quale ha ribadito il principio contenuto nell'art. 130, comma secondo, Codice Privacy, sopra ricordato, secondo il quale è indispensabile il preventivo consenso informato e specifico dell'interessato in tutti i casi di comunicazioni elettroniche, effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms, Sms o di altro tipo, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La richiesta del consenso non può essere esclusa dal fatto che i dati degli interessati siano reperibili in albi o elenchi pubblici.
Il Garante ha inoltre precisato che la raccolta di tale preventivo consenso non possa essere superata attraverso l'invio della prima email o del primo fax, già a carattere promozionale, con il quale l'azienda richiede il consenso per l'inoltro di ulteriori messaggi.
L'Autorità ha quindi inibito, in primo luogo, le società dall'ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite fax o email per l'invio di materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali senza che sia provato il consenso preventivo e specifico degli interessati.

Stante inoltre le segnalazioni effettuate dai privati circa l'impossibilità di opporsi al trattamento dei suddetti dati, mediante in conformità a quanto previsto dall'art. 7 Codice Privacy, ha prescritto alle medesime aziende di adottare misure idonee al fine di rendere effettivo ed agevole l'esercizio di tale diritto da parte degli interessati.
Ciò in tempi rapidi e dandone comunicazione al Garante.

In conclusione, il Garante ha ribadito l'illegittimità dell'invio di comunicazioni commerciali o promozionali tramite fax o email, per le quali non sia stato preventivamente raccolto il consenso degli interessati, anche se i dati di questi ultimi risultano da albi o pubblici elenchi.

Nessun commento: