lunedì 21 luglio 2008

Cassazione civile: uso del cellulare alla guida

Con sentenza n. 13766/08 la Corte di Cassazione ha stabilito come qualunque uso del cellulare alla guida, e non soltanto l'utilizzo dello stesso per conversare, debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 173, secondo comma, Codice della Strada.

Spesso mi sento dire che noi avvocati siamo attaccati ad un rigido formalismo e che il nostro interesse è esclusivamente quello di trovare cavilli e scappatoie per di farla passare liscia al nostro cliente.
Beh, il caso deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione oggi commentata secondo me non fa che confermare questa opinione.
Un automobilista era sanzionato ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Codice della Strada, che vieta l'uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, per essere stato trovato con il cellulare in mano durante la guida.
Il privato proponeva quindi opposizione al verbale di contestazione dinnanzi al Giudice di Pace di Alessandria sostenendo che l'art. 173 secondo comma, Codice della Strada, punisca non qualunque uso del cellulare ma esclusivamente quello per conversare e che, nel caso concreto, tale ipotesi non ricorresse, dal momento che lo stesso stava semplicemente consultando la rubrica telefonica per estrarre dei numeri e non stava conversando.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
Era quindi presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Giudice di Pace lamentando un'errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 173, secondo comma, sopra indicato.
La Cassazione ha respinto il ricorso. La stessa ha fondato la propria decisione sulle finalità dell'articolo 173 sopra richiamato, che costituisce una specificazione del più generale principio di sicurezza alla guida previsto dall'art. 140, primo comma, Codice della Strada, secondo il quale: "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

Scendendo dunque del dettaglio delle prescrizioni contenute nell'art. 173 Codice della Strada, dal momento che tale norma riconosce come possibile e legittimo l'uso di apparecchi viva voce o con auricolare che non intralcino l'uso delle mani, se ne ricava che la finalità della stessa sia quella di evitare qualunque comportamento che possa distrarre il guidatore, nonché di vietare l'uso delle mani per qualunque attività diversa da quella della guida.
La consultazione della rubrica da parte dell'automobilista risulta contraria a tali finalità sotto entrambi i profili sopra ricordati, in quanto la ricerca di numeri telefonici non solo costituisce un'evidente distrazione per il guidatore, ma rende anche indisponibile una mano, quella che regge il cellulare, con conseguenti possibili ritardi nei meccanismi di reazione alla guida nel caso in cui se ne ponga la necessità.
In conseguenza di ciò, l'art. 173, secondo comma, Codice della Strada deve essere interpretato in modo estensivo, con conseguente divieto di utilizzare lo stesso non solo per conversazioni ma per qualunque uso che comporti la temporanea indisponibilità della mano impegnata con il dispositivo.

1 commento:

Unknown ha detto...

Era un dubbio che avevo da tempo. Finalmente qualcuno me l'ha risolto. Grazie, avvocato! E complimenti per il blog...