giovedì 17 luglio 2008

Garante Privacy: trasporto pubblico e geolocalizzazione satellitare

Con provvedimento del 05 giugno 2008 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fornito alcune linee guida in materia di trattamento di dati personali posto in essere da una società di trasporti pubblici a mezzo di un sistema di localizzazione satellitare (GPS).
Una società che gestisce linee di trasporto pubblico si è rivolta al Garante Privacy richiedendo una verifica preliminare sul trattamento di dati personali dei conducenti dei propri veicoli, eseguito attraverso un sistema satellitare di localizzazione basato su tecnologia GPS.

Tale sistema, fornito da una società terza, e gestito dalla stessa attraverso una banca dati, sarebbe utilizzato non solo per la localizzazione dei veicoli su una mappa e la determinazione della loro velocità, ma anche per verificare lo stile di guida del conducente del mezzo e rilevare alcuni parametri in occasione di sinistri attraverso un sistema di registrazione e trasmissione dati.

Le informazioni assicurerebbero, secondo la società di trasporti, una maggiore sicurezza dei passeggeri e del mezzo, in grado di essere localizzato e rintracciato in qualunque momento si renda necessario.

Più in particolare, i dati, raccolti in un database gestito dal fornitore del servizio, non consentirebbero a quest'ultimo di risalire all'identità dei singoli conducenti, dotati tutti di un codice identificativo opportunamente cifrato.
Gli stessi dati inoltre sarebbero resi accessibili alla società di trasporti pubblici attraverso un portale di accesso riservato, dotato di di password e identificativo utente.

Le informazioni relative alla sicurezza della guida sarebbero invece trattare sotto forma di indici medi e non di dati analitici per verificare il rispetto, da parte dei guidatori, delle regole del Codice della Strada e per eventuali premi ai guidatori più diligenti.

Il Garante ha riconosciuto come, in questo caso, l'associazione dei dati relativi alla localizzazione dei veicoli con i codici identificativi dei conducenti determini un caso di trattamento dei dati personali, come tale disciplinato dalle regole del Codice Privacy, nonché, trattandosi di rapporti di lavoro, dalle procedure previste dall'art. 4 legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), in materia di impianti audiovisivi, il quale prevede:
"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

L'adozione del sistema di localizzazione, quale impianto audiovisivo, è dunque in ogni caso condizionato all'accordo con le rappresentanze sindacali o la commissione interna. In assenza di accordo, la società si dovrà quindi rivolgere all'ispettorato del lavoro, così come sopra indicato.

Scendendo quindi all'applicazione dei principi contenuti nel Codice Privacy al caso concreto, l'Autorità precisa innanzi tutto come il fornitore del servizio assuma il ruolo di "responsabile del trattamento" previsto dall'art. 29 del Codice.

Il Garante riconosce inoltre come lecita l'adozione del sistema di localizzazione indicato dalla società di trasporti in quanto diretta a rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico locale e aumentare la sicurezza dei passeggeri.

L'adozione di tali sistemi non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei conducenti alla propria riservatezza nei confronti del fornitore del servizio. Giustamente dunque, secondo il Garante, è prevista l'attribuzione di codici identificativi ai singoli, che quindi non potranno essere individuati per nome dal fornitore del servizio.

In modo analogo, si ripete ancora una volta dovrà essere garantito il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4 legge 300/70 da parte del datore di lavoro.

In modo analogo, il Garante riconosce la legittimità del trattamento dei dati personali dei conducenti quando questo sia finalizzato a verificare la loro condotta di guida e a riconoscere premi economici ai lavoratori "più diligenti", sempre nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori sopra indicate.

Ed infine, lecito sarà il trattamento dei dati personali dei conducenti anche nel caso di registrazione e trasmissione dei dati in occasione di un sinistro, attraverso una c.d. black box.
Tale sistema rende infatti sicuramente più facile l'accertamento delle condotte non conformi alle norme di sicurezza stradale e di eventuali responsabilità in caso di sinistro.

Anche in questo caso, è richiesto tuttavia il preventivo espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 300/70 sopra indicate.

Il Garante, infine, provvede ad indicare gli ulteriori adempimenti che la società di trasporti dovrà porre in essere al fine di garantire la legittimità del trattamento dei dati personali:

1) la società dovrà fornire ai lavoratori gli elementi previsti dall'art. 13 Codice Privacy ("Informativa"), quali le finalità del trattamento, la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati, le conseguenze dell'eventuale rifiuto a fornirli, nonché la natura dei dati e le caratteristiche del sistema;

2)l'accesso ai dati riferiti ai conducenti dovrà essere consentito ai soli incaricati della società;

3) i dati personali non potranno essere conservati per un tempo superiore a quello necessario per il raggiungimento delle finalità indicati.
In modo particolare, i dati relativi alla localizzazione, in forma anonima, potranno essere utilizzati per il monitoraggio e la pianificazione del traffico solo se in forma aggregata.

4) la società di trasporti dovrà designare il fornitore del servizio quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy.

In conclusione, la società di trasporti potrà legittimamente trattare i dati personali dei propri conducenti, per finalità di geolocalizzazione, sicurezza stradale, premi agli autisti, nel rispetto delle procedure previste dall'art 4 dello Statuto dei Lavoratori e gli adempimenti ulteriori fissati dal Garante in sede di verifica preliminare.

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