venerdì 4 luglio 2008

Agenzia delle Entrate: commercio elettronico e obbligo di fatturazione

Con risoluzione n. 274/E del 3 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di un parere proveniente da una società che vende attraverso internet testi musicali e spartiti, ha affermato l'obbligo di certificazione mediante fattura anche per tali operazioni.

Questa la vicenda che ha dato origine al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: una società, la cui attività principale è rappresentata dalla vendita al dettaglio di spartiti e testi musicali, ha domandato all'Agenzia se la stessa risulti obbligata o meno di emettere fattura, anche quando la vendita di tali beni avvenga attraverso il commercio elettronico, e le somme pagate dai clienti siano immediatamente accreditate sul conto corrente dell'azienda, avvenendo i relativi pagamenti con carta di credito.
La società, in particolare, ha richiesto alla Agenzia delle Entrate se tale obbligo di fatturazione possa essere sostituito dal riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi tenuto manualmente nella sede della società.
In caso di risposta negativa, osserva la società istante, si creerebbe infatti il rischio di un eccessivo aggravio dell' attività esercitata.
L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia affermato, con proprio parere, come l'unico adempimento possibile, nel caso dell'attività esercitata dalla società che ha chiesto il parere, sia quello della certificazione dei corrispettivi ricevuti mediante fattura.
In primo luogo, quanto alla qualificazione delle attività di vendita esercitata dalla società, ritiene l'ente come esse debbano essere riconosciute come operazioni di commercio elettronico diretto, e più in particolare, come prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 56 della direttiva n. 2006/112/CE, il quale qualifica, nell'allegato II, tra gli altri, al numero 3) la "fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati".
La vendita di spartiti e testi musicali per via telematica rientra pertanto, secondo l'Agenzia, in tale ipotesi.
A questo punto occorre brevemente ricordare come per "commercio elettronico diretto" si intenda la commercializzazione di un prodotto che può essere trasferito senza un supporto fisico ma per via telematica, come ad esempio un programma software.
Esso si differenzia dal "commercio elettronico indiretto", che si realizza attraverso un semplice ordinativo di spesa on line, a cui segue la consegna del prodotto e la sua fatturazione attraverso i normali canali di vendita.
Ciò premesso, e ribadito che quello in esame costituisce un caso di commercio elettronico diretto, afferma l'Agenzia come, in questo caso , si applichi sicuramente l'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72 n. 633, che dovrà essere eseguito, ai sensi dell'art. 6, comma terzo del medesimo decreto ("Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"), al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
Osserva infatti l'Agenzia come il caso sottoposto al suo esame non rientri in alcuna delle ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione, né di commercio al minuto e attività assimilate, previste dall'art. 22 del D.P.R. 633/72, per le quali tale obbligo non sussiste.
Né, d'altra parte, sostiene l'Ente, risultano al momento ancora esistenti i regolamenti attuativi previsti per legge che, in futuro, potranno escludere l'emissione di fatture per le "transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati", così come previsto dall'art. 101 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quali appunto sarebbero i gestori delle carte di credito utilizzate dai clienti per l'acquisto degli spartiti e dei testi musicali.
La mancanza di una specifica disciplina sul punto rende quindi obbligatoria, per la società che ha chiesto il parere, l'emissione delle fatture al momento del pagamento.
In conclusione, risulta in questo caso obbligatoria la certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell'ambito del commercio elettronico diretto.

Nessun commento: