martedì 24 giugno 2008

Telecom e spese di spedizione della bolletta

Con sentenza del 18 dicembre 2007, il Tribunale di Roma, sez. XI civile, ha sancito l'illegittimità dell'addebito all'utente delle spese di emissione, consegna o spedizione delle fatture Telecom

Questione di principio ma molto interessante dal punto di vista giuridico.
Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato in qualità di giudice di appello di una sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata accolta la domanda di restituzione di quanto indebitamente versato dall'utente, pari a 0,17 euro, a titolo di spese di spedizione di una fattura Telecom.
Contro tale sentenza proponeva appello la compagnia telefonica deducendo:
1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del Giudice Tributario o Amministrativo;
2) il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, Legge 31.07.97 n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
3) il carattere non vessatorio dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Abbonamento che prevedeva l'addebito di tali spese.
Il Tribunale di Roma ha respinto l'appello deducendo:
1) quanto al difetto di giurisdizione, ha escluso che la questione possa essere sottoposta al vaglio del Giudice Tributario, in quanto, in questo caso, non si discute circa la legittimità della ritenuta di acconto né del calcolo della base imponibile e quindi non si rientra in ambito tributario.
Non risulta ravvisabile inoltre la giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi quella sottoposta al suo esame di questione attinente ai diritti soggettivi del singolo e non agli interessi legittimi.
2) Non si applica nel caso in esame l'art. 1, comma 11, della Legge 249/97, che impone il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione nelle questioni tra consumatori e soggetti che forniscono servizi nel campo delle telecomunicazioni, in quanto, in questo caso, nel quale si richiede la restituzione di una somma di denaro che si ritiene illegittimamente pagata, la fonte del diritto che si intende far valere è direttamente la legge (tecnicamente, si tratta di un caso di indebito oggettivo) e non i provvedimenti fissati dall'Autorità per le Telecomunicazioni per la tutela degli utenti.
3) Per quanto attiene infine alle spese di spedizione della fattura, ritiene il Tribunale di Roma che si applichi nel caso specifico l'art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/72 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), secondo il quale "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Ne deriva, secondo il Tribunale, l'illegittimità dell'addebito di qualunque somma relativa sia alla fase di emissione della fattura, sia a quella successiva di consegna e spedizione, che rappresenta il momento in cui la fattura stessa acquista efficacia per l'utente, che ne viene così a conoscenza.
Quanto poi al carattere vessatorio o meno dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Abbonamento, il Tribunale di Roma riconosce come tale clausola violi apertamente l'art. 21 sopra indicato e dunque che la stessa, in quanto violazione di una norma imperativa di legge, risulti vessatoria e inefficace ai sensi dell'art. 1469 c.c.
In conseguenza di ciò, il Tribunale di Roma, dopo aver ribadito l'illegittimità delle spese per l'emissione di una fattura telefonica e per i successivi adempimenti, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace che condannava Telecom alla restituzione delle spese di fatturazione, condannando altresì la società telefonica alle spese del giudizio.

conclusioni

1 commento:

Avv. Baffa ha detto...

Purtroppo, caro collega, se vivi a ROma hai il diritto, se vivi a COsenza hai il...rovescio!!!
Infatti, il Tribunale di Cosenza, forse unico al mondo, ha stabilito in maniera "ciclostilata" che siccome la legge IVA dice così e cosà, siccome la clausola vessatoria bla bla, siccome il tentativo di conciliazione (zzz!)...allora noi abbiamo torto e la Telecom ha ragione! Scandalo. addirittura, su cause appellate in ritardo (ossia oltre l'anno e 45 giorni) si sono pronunciati allo stesso modo!!! E poi dicono di noi avvocati che facciamo cause a "filoni". Avv. Valeria Baffa