mercoledì 25 giugno 2008

Email e violazione della corrispondenza

La lettura di una email destinata ad altri configura il reato di cui all'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza). Due applicazioni pratiche di tale ipotesi

A volte do per scontato ciò che scontato non è.
Mi è stato chiesto: ma la lettura di una email destinata ad altri costituisce o meno un reato?

La domanda rivoltami si riferisce, in modo particolare, al caso di una mail inviata in copia nascosta a una terza persona. Questa terza persona, se legge la mail che ha per destinatario "principale" un altro, è penalmente responsabile?

Il dubbio è sorto a seguito della lettura di frasi, per la verità assai oscure e minacciose, contenute in molte email di aziende e società, del seguente tenore: "Le informazioni contenute nella seguente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento, dei suoi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal suo destinatario è proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del Decreto Legislativo 196/03".
Ma se io non sono il destinatario diretto della mail compio un reato a leggerla?

Il quesito mi offre lo spunto per analizzare anche una diversa ipotesi di lettura di email da parte di una persona diversa dal suo destinatario e, più in particolare, quella della lettura della email aziendale del dipendente (del tipo: nome.cognome@nome.azienda.it) da parte del datore di lavoro o di un superiore gerarchico.
Ma andiamo con ordine. La lettura di una mail configura senza dubbio l'ipotesi del reato di cui all'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), il quale punisce" Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime".

L'art. 616 precisa inoltre che: "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per 'corrispondenza' si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".
Non vi è dubbio pertanto che la normativa in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza debba applicarsi anche nel caso di posta elettronica la quale, inoltre, in quanto riferita ad un sistema telematico munito di password di accesso, deve essere sicuramente qualificata come "corrispondenza chiusa".
In altre parole, la lettura di una email da parte di chi non ne ha la relativa chiave di accesso costituisce senz'altro reato in quanto consultazione di corrispondenza chiusa.

Detto ciò, se una persona riceve in copia (nascosta o meno) una email che ha un altro destinatario principale, si può dire che questa persona commetta reato, ovvero che stia mettendo in atto una consultazione di corrispondenza chiusa, vietata alla luce dell'art. 616 c.p.?
Le diciture che le aziende inseriscono nelle proprie mail hanno un qualche valore per questa persona?

Direi proprio di no, in quanto l'avvertimento delle aziende circa la possibile commissione di un reato in caso di lettura della mail vale sicuramente solo per i terzi che non siano destinatari diretti o indiretti (in copia) della stessa.
Se il mittente ha voluto che anche un'altra persona sia messo a conoscenza del contenuto della propria corrispondenza (anche se solo in forma nascosta) questa persona non compie il reato previsto e punito dall'art. 616 c.p. il quale si riferisce, si ripete, alla sola lettura di corrispondenza chiusa "a lui non diretta".

Quanto poi alla diversa ipotesi della lettura della email aziendale del dipendente da parte del datore di lavoro, la questione è stata affrontata di recente dalla Cassazione, la quale, con sentenza n. 47096/07 ha escluso che tale ipotesi integri il reato di cui all'art. 616 c.p. sopra indicato.
Nella propria sentenza, in primo luogo, la Corte ha ribadito l'estensione della tutela prevista dall'art. 616 c.p. alla posta elettronica.
La medesima Corte ha tuttavia precisato che, nel caso di corrispondenza elettronica, la medesima può dirsi "chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso dei sistemi informatici di invio o ricezione dei singoli messaggi. Pertanto, quando la corrispondenza è protetta da password, si deve ritenere che la stessa sia legittimamente conoscibile da tutti coloro che possiedono la chiave di accesso a tale sistema informatico.

In pratica, qualora l'organizzazione aziendale preveda che il datore di lavoro, o comunque il superiore gerarchico, debba essere messo a conoscenza della password del dipendente per l'accesso alla sua casella, la lettura della mail aziendale del dipendente da parte del datore di lavoro non potrà qualificarsi reato.
In questo caso, infatti, la corrispondenza non può ritenersi "chiusa" nei suoi confronti in quanto egli è dotato di chiave di accesso a tale sistema.
Ciò in conformità anche a quanto stabilito dal Garante della Privacy con provvedimento n. 13 del 01.03.07, il quale ha stabilito che i dirigenti dell'azienda possono legittimamente accedere ai computer dei propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata data loro conoscenza.
In conclusione, leggere una email destinata ad altri costituisce sicuramente reato in virtù di quanto previsto dall'art. 616 c.p. Diverso è tuttavia il caso del datore di lavoro, il quale, legittimato ad accedere alla casella di posta elettronica del dipendente, non commette reato se prende conoscenza della corrispondenza informatica dello stesso.

3 commenti:

Fiorenza ha detto...

E se un utente pubblica su internet la corrispondenza intercorsa con un'azienda a causa di un disservizio, ritieni che rendere pubbliche le lettere ricevute da tale azienda (che mette in calce gli ammonimenti coi fai riferimento nel Tuo post) costituisca illecito civile o penale?
Grazie!
Intempestiva.eu

Parda ha detto...

Altra domanda: ma il dipendente deve essere avvisato che il datore di lavoro può accedere alla sua casella di posta elettronica o può rimanere all'oscuro ?

Unknown ha detto...

Se una azienda distribuisce ad un altro dipendente il contenuto di una mail e questi letto il contenuto in cui lo accusa di una infrazione di servizio querela il mittente commette reato?