Il Garante della Privacy ha censurato il comportamento di due sedi provinciali del Ministero della Pubblica Istruzione, le quali avevano pubblicato sul proprio sito internet, in elenchi separati e con la specifica indicazione "disabili", i nominativi del personale, appartente a categorie protette, a cui sono riservati posti nei concorsi pubblici La notizia è qui consultabile.
In materia di diffusione via web dei dati idonei a rivelare la salute di una persona, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha nuovamente affermato l'illegittimità di tale procedura quando ciò comporti la conoscenza da parte di terzi di tali dati, soprattutto se la persona a cui i dati appartengono appartiene ad una categoria protetta.
Più nello specifico, il caso è questo: due sedi provinciali del Ministero della Pubblica Istruzione avevano pubblicato, sui rispettivi siti internet, in un elenco separato dagli altri, i nominativi del personale a cui sono riservati posti nei concorsi pubblici, in quanto appartenenti a categorie protette.
In origine, inoltre, negli elenchi era espressamente riportata la dicitura "disabili" e i nominativi erano suddivisi in tre gruppi in base alla diversa disabilità.
Tale prima suddivisione era stata inibita a mezzo di una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione sulla base della considerazione che la pubblicazione di tali dati eccedeva la finalità perseguita di rendere note le graduatorie dei concorsi pubblici e, in ogni caso, comportava la diffusione di dati relativi alla salute degli interessati.
Nonostante tale circolare, gli uffici avevano continuato a pubblicare sui rispettivi siti elenchi separati per le categorie protette.
Investito della questione, il Garante della Privacy ha quindi invitato gli organi sopra indicati a cancellare tale pubblicazione e qualunque dicitura dalla quale si potesse risalire allo stato di salute degli interessati.
Ciò in quanto, in primo luogo, la predisposizione di elenchi separati relativi alle categorie protette consentiva di conoscere i dati relativi alla salute della persona inserita nella graduatoria; in secondo luogo, e soprattutto, perché non esiste alcuna disposizione di legge nel nostro ordinamento che preveda la formazione di specifiche graduatorie per le categorie protette.
Gli uffici interessati hanno quindi adempiuto a quanto stabilito dal Garante e informato quest'ultimo di aver provveduto in tale senso.
Risulta pertanto vietata la diffusione via web di qualunque dato relativo dal quale sia possibile desumere informazioni circa lo stato di salute di una persona, soprattutto quando questa appartiene ad una categoria protetta.
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