giovedì 19 giugno 2008

Garante Privacy: blocco dei dati sensibili

Con provvedimento del 08 maggio 2008, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto, in via d'urgenza, il blocco del trattamento di dati sensibili, riguardanti lo stato di salute delle persone, contenuti nella graduatoria finale di un concorso del Comune di Roma e oggetto di diffusione attraverso tre distinti siti internet.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un'applicazione del principio, sancito dall'art. 22, comma 8, Codice Privacy, che vieta la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona.
L'occasione, in questo caso, è stata fornita da una segnalazione all'Autorità nella quale si evidenziava la diffusione, sul sito del Comune di Roma, di dati personali sensibili, contenuti nella graduatoria finale di un concorso del 2005 a 300 posti per istruttore di polizia municipale.
Dai dati raccolti dal Garante è stato infatti possibile accertare che ai nomi di alcuni candidati, risultati idonei al concorso, erano associati, nella graduatoria pubblicata sul sito, i c.d. "titoli di preferenza" previsti dalla legge e dalle stesse persone posseduti (stiamo parlando delle c.d. categorie protette).
In conseguenza di ciò, dalla lettura della graduatoria, era possibile per chiunque conoscere alcune notizie sullo stato di salute di quei candidati (es. era riportata la dicitura "invalido" o "figlio di invalido per servizio").
L'accesso a tali informazioni era inoltre possibile a chiunque, anche attraverso l'uso di semplici motori di ricerca, oppure attraverso la consultazione della medesima graduatoria su due siti, uno di consumatori e uno dedicato ai concorsi pubblici.
Stante dunque il riconoscimento, da parte del Garante, dell'illegittimità di tale diffusione, riguardante dati relativi allo stato di salute di una persona, e l'urgenza di provvedere alla loro eliminazione dai siti sopra indicati, l'Autorità ha disposto, in attesa di ulteriori approfondimenti sul caso, il blocco del trattamento di tali dati sensibili e l'ordine ai tre siti di astenersi dall'ulteriore diffusione, provvedendo solo alla loro conservazione temporanea.
Il Garante dunque, nel ribadire il divieto della diffusione di dati sensibili attinenti alla salute di una persona, ha inibito, in via d'urgenza, il trattamento di tali dati a tre siti internet che li contenevano.

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