lunedì 30 giugno 2008

D.L. 112/08: consultazione elenchi contribuenti

Il Decreto Legge 112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività
, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), all'art. 49 ha modificato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di consultazione degli elenchi dei contribuenti.
Dopo la clamorosa vicenda della pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti italiani per l'anno 2005 da parte dell'Agenzia delle Entrate e il successivo provvedimento del Garante della Privacy del 6 maggio 2008 che dichiarava l'illegittimità di tale comportamento,il Governo, con Decreto Legge 112 /08 (art. 42, accesso agli elenchi dei contribuenti) è intervenuto sulla materia modificando i due articoli di legge che regolano la pubblicazione di tali dati.
In primo luogo, è stato modificato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede la pubblicazione annuale, a cura del Ministero delle Finanze, degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile sia stato accertato dagli uffici delle imposte dirette.
Il comma sesto di tale articolo, infatti, in origine prevedeva: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648".
Il Governo è quindi intervenuto su tale comma riscrivendolo in questi termini: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648».
La consultazione di tali elenchi non è più pertanto possibile per "chiunque" ma risulta limitata, ai sensi della legge 241/90, ai soli "interessati", per tali intendendo "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Il Governo ha infine previsto una sanzione per chi, al fuori dei casi sopra indicati, comunichi o diffonda, totalmente o parzialmente, gli elenchi o i dati personali contenuti negli elenchi. L'art. 49 ha infatti aggiunto all'art. 69 del D.P.R. 300/73 il comma 6 bis, il quale prevede per tali comportamenti, quando gli stessi non costituiscano reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
La seconda modifica introdotta dall'art. 49 del D.Lg. 112/08 riguarda invece l'art. 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
In virtù dell'art. 49 sopra indicato, scompare innanzi tutto la previsione della pubblicazione di tali elenchi annuali da parte dei competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
In modo analogo a quanto visto sopra, tali elenchi rimangono depositati per un anno presso i competenti uffici ma la loro consultazione, a differenza che in passato, non è più libera, ma regolata dalla legge 241/90 e dunque riservata ai soli interessati, così come sopra definiti.
Anche in questo caso, è infine introdotta la sanzione amministrativa, nella misura già sopra indicata, e se il fatto non costituisce reato, per tutti i casi di pubblicazione e diffusione al di fuori delle regole dettate in tali articoli.
A queto punto, si attende la conversione in legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2008.
Il D.Lg. 122 /08, all'art. 49, è dunque intervenuto sulla vicenda della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti italiani, limitando la possibilità di accesso agli stessi e prevedendo una sanzione amministrativa in caso di diffusione illegittima dei dati in essi contenuti.

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