Con sentenza n. 5045/07 del settembre 2007 il Giudice di Pace di Firenze ha condannato la Telecom a restituire ad un cliente la somma fatta pagare per le chiamate effettuate attraverso un "dialer", senza che il cliente ne fosse a conoscenza, a numeri a tariffazione maggiorata 899 Oggi parliamo di pirateria informatica, e, più in particolare, di quella forma di pirateria realizzata attraverso un c.d. "
dialer". Lo spunto è offerto da una recente sentenza del Giudice di Pace di Firenze che ha condannato la Telecom per aver fatturato ad un proprio cliente le telefonate effettuate tramite tale mezzo.
La pirateria informatica si può definire, in generale, come qualunque comportamento illegale consistente nell'alterazione di dati già immessi in un sistema informatico, o nell'immissione di dati non richiesti, nell'alterazione di software o di informazioni di vario genere.
In modo particolare per dialer si intende un programma di connessione internet di per sé lecito, perché consente l'accesso a servizi e informazioni di pubblica utilità, ma che può essere utilizzato in forma illecita attraverso la sua modificazione, all'insaputa dell'utilizzatore internet, in modo da cambiare il numero di collegamento originario con altri numeri, a tariffa maggiorata, quali quelli 144, 166, 899 con costi divisi tra il gestore di telefonia (ad es. Telecom) e la società che in concreto fornisce il servizio a cui ci si collega.
Spesso il privato cittadino non è in grado di accorgersi dell'esistenza di un dialer nel proprio computer perché o questo si scarica automaticamente senza che l'utilizzatore se ne possa rendere conto, o spesso è mascherato come certificato di protezione che l'utente è invitato a scaricare per controllare l'integrità di un programma.
La conseguenza, in ogni caso, è che il povero utente si ritrova in bolletta telefonate a caro prezzo verso numeri a lui sconosciuti e per telefonate che in realtà lui non ha mai deciso di fare!
Questo ovviamente per le connessioni effettuate attraverso modem analogici tradizionali, e non con connessioni ADSL che non utilizzano tale strumento.
Venendo quindi al caso deciso dal Giudice di Pace di Firenze, il caso trae origine dalla richiesta rivolta da un privato cittadino, utente Telecom, alla società per ottenere il rimborso delle somme fatturate dall'operatore telefonico per telefonate mai effettuate verso numeri del tipo 899 a lui sconosciuti (in questo caso gestiti dalle società Eutelia e Teleunit).
La Telecom rifiutava infatti di restituire tali somme ritenendo che, in primo luogo, il proprio cliente non aveva assunto alcun accorgimento per evitare l'intromissione del dialer (come ad esempio l'utilizzo di una linea ADSL) e, una volta avuto sospetti, non aveva denunciato la cosa presso le competenti autorità.
Si difendeva inoltre affermando che la Telecom, dal momento che rappresenta il mero strumento attraverso il quale vengono utilizzati i servizi internet, non può essere ritenuta responsabile per le modalità di utilizzo da parte di soggetti terzi (le società che gestiscono i numeri a pagamento 899).
Il Giudice di Pace di Firenze però ha dato ragione al cliente Telecom.
In primo luogo, non è possibile sostenere che siano a carico del privato cittadino tutte le iniziative volte a promuovere eventuali indagini penali per reati commessi da aziende che lavorano con Telecom. Al contrario, è la Telecom che, in presenza di sospetti, deve attivare tutte le procedure necessarie per evitare la commissione di reati informatici.
Quindi, in ogni caso di dubbio sull'illegittimità del traffico telefonico, Telecom è tenuta a sospendere, anche solo in via cautelativa, la fatturazione relativa a tale traffico in quanto, in caso contrario, è possibile ravvisare, secondo il Giudice di Pace di Firenze, un vero e proprio reato di ricettazione (art. 648 c.p.) a suo carico per aver fatto ricevere denaro (le somme per le telefonate maggiorate) alle altre compagnie telefoniche che sfruttano i dialer illecitamente.
Inoltre, anche a voler escludere la presenza di un reato in questo caso, la Telecom era comunque tenuta a non fatturare le somme contestate in presenza di un dubbio sulla loro provenienza illecita in quanto ciò sarebbe stato conforme ai principi di correttezza e buona fede che regolano la disciplina dei contratti, quale quello di utenza telefonica esistente tra il privato cittadino e la Telecom stessa.
Ne consegue, che, nel caso di illegittimo utilizzo di dialer, la fatturazione relativa a telefonate verso numeri maggiorati è sicuramente nulla e pertanto nessun obbligo di pagamento può essere imposto al cliente per tali connessioni non richieste né conosciute.
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