lunedì 19 maggio 2008

e-commerce e IVA applicabile

Con questo provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato applicabile l'IVA alle operazioni commerciali effettuate da una società che gestisca la prenotazione di alberghi posti in Italia attraverso un sito web installato presso due server americani.

(parere rilasciato dall'Agenzia delle entrate in data 16.05.08, che può essere letto per esteso al seguente link)

La vicenda è la seguente: una società che gestisce la prenotazione di strutture alberghiere poste in tutto il mondo, e quindi anche in Italia, si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per avere un parere circa l'applicazione dell'IVA alle transazioni commerciali (prenotazioni di alberghi e ostelli) relative a hotel italiani ed effettuate tramite il proprio sito internet.
Il dubbio circa l'applicazione dell'imposta sorge in quanto la società gestisce tali attività non attraverso un sito italiano ma attraverso due server condotti in locazione e gestiti da un fornitore americano sito nel New Jersey.
Secondo la società, pertanto, l'IVA in questo caso non sarebbe applicabile in quanto l'art. 7 D.P.R. 633/72 prevede che la stessa si applichi solo alle prestazioni rese "in Italia".
Ma in questo caso, sempre a dire del contribuente, nessuna attività di mediazione sarebbe svolta nel nostro paese: la società si limiterebbe infatti, attraverso un sito posto in America, a mettere in contatto i propri clienti con l'albergo presso il quale effettuare la prenotazione. Il luogo in cui la prestazione è eseguita dovrebbe pertanto essere identificato nel New Jersey, presso il quale si trovano i server che gestiscono il sito della società.
A diversa conclusione è tuttavia giunta l'Agenzia delle Entrate. Secondo la stessa infatti, l'opera prestata dalla società attraverso internet non si differenzia da quella prestata attraverso un diverso strumento di lavoro quale il telefono o il fax.
La società, qualunque sia il mezzo utilizzato, e dovunque questo operi, svolge infatti attività di intermediazione tra privati ed aziende e non di commercio elettronico.
Pertanto, dal momento che tali prestazione di intermediazione hanno ad oggetto beni immobili (gli alberghi e gli ostelli), trova applicazione, trova applicazione nel caso specifico l'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto sopra ricordato, secondo il quale si considerano prestazioni di servizi effettuate in Italia, come tali soggette ad IVA, tutte quelle che hanno per oggetto un immobile sito in Italia.

Ne consegue che, anche nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, si applicherà l'IVA a tutte le attività di prenotazione riferite ad alberghi od ostelli siti in Italia anche se la prenotazione degli stessi è avvenuta tramite un sito americano.

Nessun commento: