Ancora un caso nel quale il Garante per la Privacy è intervenuto per definire meglio i limiti del diritto di cronaca dei giornalisti.
Due coniugi si erano rivolti al Garante in quanto, vittime di un incidente stradale, avevano visto pubblicati su due quotidiani locali numerosi dati personali, nonché dettagliati riferimenti alle condizioni di salute del marito, che aveva subito, a seguito del sinistro, l'amputazione di un arto.
Uno dei due quotidiani, inoltre, aveva anche pubblicato le foto dei due coniugi.
I ricorrenti lamentavano dunque la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di dati relativi alla propria identità e alla propria salute.
Il Garante ha accolto il ricorso ritenendo che l'acquisizione di dati personali, per finalità giornalistiche, debba avvenire in modo lecito e corretto e che tali dati possano essere diffusi anche senza il consenso degli interessati quando questi risultino essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico.
Al contrario, tale diffusione deve considerarsi vietata quando questi risultino non indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Maggiore rigore deve essere in ogni caso osservato quando la diffusione riguardi dati relativi alla salute di una persona.
In questo caso, la diffusione di dati personali e di informazioni dettagliate sulla condizione di salute di uno dei ricorrenti risultano del tutto eccedenti rispetto alla cronaca in sé dell'evento accaduto (l'incidente automobilistico).
In modo analogo, del tutto eccedente e illecita risulta la pubblicazione delle fotografie dei due coniugi, avvenuta senza il loro preventivo consenso.
Stante pertanto il comportamento illecito tenuto dai due quotidiani locali, il Garante per la Privacy ha vietato agli stessi l'ulteriore diffusione dei dati personali dei due ricorrenti eccedenti rispetto al diritto di cronaca e, in ogni caso, quelli relativi alle condizioni cliniche di uno degli stessi.
Risulta pertanto vietata la pubblicazione di dati personali senza il consenso degli interessati quando questi non risultino indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.
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